La CTU di Luca e le sue domande.
Gent.mo Dott. Schneider,
le scrivo perché ho bisogno di alcuni chiarimenti da un esperto come lei.
Sto per iniziare una CTU, mi sono in parte documentato ma ho comunque molti dubbi rispetto a ciò che succederà.
Ciò che vorrei sapere in particolare è quanto le scrivo qui sotto.
La ringrazio in anticipo per il suo tempo e per quanto vorrà comunicarmi.
Luca F., Termoli.
1. Vorrei sapere se la "restituzione" da parte del CTU è una prassi obbligatoria.
2. I consulenti di parte "devono" o hanno solo facoltà di seguire tutti i lavori?
3. I test vengono forniti dal tribunale o sono materiali che il/la CTU deve procurarsi, addebitandone eventualmente i costi alle parti o al tribunale?
4. Ne approfitto per un'ultima domanda, collegata alla presenza del CTP: cosa succede se il CTU non registra la somministrazione del test? Se, cioè, il Ctp non ha modo di controllare cosa sia successo durante il test?
Ancora grazie.
La risposta del Dott. Schneider.
Buongiorno,
la ringrazio per avermi scritto. Provo a rispondere alle sue importanti domande.
- Vorrei sapere se la "restituzione" da parte del CTU è una prassi obbligatoria.
Diciamo innanzitutto che il CTU procede con la sua valutazione in base ai quesiti del Giudice, a cui deve rispondere per iscritto tramite una relazione che, una volta depositata in Tribunale, diviene accessibile anche alle parti.
Il CTP - Consulente Tecnico di Parte – una volta avuto accesso alla relazione del CTU può, se lo ritiene, produrre una sua contro relazione.
Rispetto alle persone "oggetto" della CTU, di norma avviene che il CTU verbalmente “restituisca” alcuni aspetti della sua valutazione e delle proposte che fa al Giudice, ovvero comunichi le proprie valutazioni e le discuta in parte con le persone oggetto della CTU.
È bene sottolineare che se vi è stato un clima di positiva collaborazione tra il CTU ed i CTP (ogni parte può nominarne uno) le valutazioni del CTU vengono in corso d’opera discusse con i consulenti di parte, i quali in porzione variabile possono al termine della CTU iniziare a discutere con i propri clienti delle risultanze della stessa CTU.
La “restituzione” da parte del CTU ha senso che avvenga, salvo in specifici casi, in quanto in linea di principio la CTU è comunque un percorso di conoscenza tra persone, ed è bene quindi che si abbia un momento di confronto tra le persone ed il CTU.
Non è dunque obbligatorio, ma spesso accade ed è buona cosa che ciò avvenga.
- I consulenti di parte "devono" o hanno solo facoltà di seguire tutti i lavori?
Direi che il CTP normalmente presidia ogni fase della CTU, avendo lui come ruolo principale non tanto la contrapposizione con il CTU quanto l’essere il garante che tutto stia procedendo per il meglio e che il CTU proceda in modo corretto nella sua valutazione.
Normalmente dunque i CTP sono sempre presenti ad ogni incontro di CTU, o se impossibilitati, acquisiscono poi il video delle sedute di CTU cui non hanno potuto partecipare.
- I test vengono forniti dal tribunale o sono materiali che il/la CTU deve procurarsi, addebitandone eventualmente i costi alle parti o al tribunale?
Il Tribunale non fornisce nè test nè vere e proprie indicazioni su quali test utilizzare.
Formula dei "quesiti peritali" cui il CTU deve dare risposta.
E' il CTU che decide quali test somministrare e che procede alla somministrazione (di norma i test vengono somministrati da un collaboratore del CTU, solitamente esperto di testistica psicologica). Le parti devono provvedere al pagamento della somministrazione del test.
- Cosa succede se il CTU non registra la somministrazione del test? Se, cioè, il Ctp non ha modo di controllare cosa sia successo durante il test?
Rispetto alla sua ultima domanda posso dirle che ormai accade praticamente sempre che il CTU video o audio registri i COLLOQUI effettuati, anche se il CTP è sempre presente.
La registrazione è sempre un atto della CTU cui anche il CTP può, se necessario, accedere. Di norma viene comunque fornita dal CTU al CTP quando egli non possa essere presente a qualche incontro.
Rispetto alla somministrazione dei TEST psicologici non vi è mai, salvo in rari casi di particolari test dove sono presenti più persone come il disegno congiunto o sedute di gioco familiare, la video o audio registrazione.
Ciò che fa fede è invece il Protocollo dei test effettuati: quindi la modulistica sulla quale vengono registrate, trascritte o interpretate le risposte ai test (soprattutto i test proiettivi) o i risultati ottenuti dalle persone ai test di intelligenza (detti “Test di livello”) o ad altri test che hanno standardizzazioni statistiche più definite rispetto ai test proiettivi.
Nel caso della somministrazione di test psicologici il compito del CTP è di verificare i risultati di tali test, controllare (accedendo ai Protocolli) che siano stati somministrati correttamente ed interpretati secondo le regole condivise da tutti gli Psicologi.
Spero di esserle stato di un qualche aiuto.
Se ha altri dubbi o domande, non esiti a contattarmi.
Saluti,
M. Schneider
- Visite: 10662